Circolare 001/2005 del 7 gennaio 2005 – Dichiarazioni d’intento: nuovi obblighi dichiarativi

 

Il comma 381 della Legge Finanziaria 2005 aggiunge all’art. 1 comma 1 lettera C del D.L. 746/83 (L. 17/84) il seguente periodo: "Il cedente o il prestatore deve comunicare all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente per via telematica, entro il giorno 16 del mese successivo, i dati contenuti nella dichiarazione (d’intento) ricevuta."

Come noto, gli acquisti o le importazioni senza applicazione dell’IVA, nel limite del plafond disponibile, possono essere effettuati dai soggetti che acquisiscono lo "status" di esportatore abituale. Per poter utilizzare il plafond, l’esportatore, prima degli acquisti e delle importazioni, deve rilasciare a ciascun fornitore o alla dogana, una dichiarazione d’intento, conforme al modello approvato con decreto ministeriale 6.12.1986.

Dal 1° gennaio 2005 chi riceverà le dichiarazioni d’intento, dovrà obbligatoriamente effettuare la "Comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute" entro il 16 del mese successivo al ricevimento. La comunicazione va inviata solo per via telematica dal contribuente o tramite intermediari abilitati.

Le sanzioni per l’omessa comunicazione sono pesanti: infatti il cedente o il prestatore che omette di inviare la comunicazione nei termini o la invia con dati incompleti o inesatti, è punito con la sanzione dal 100% al 200% dell’imposta non applicata (Art. 7 comma 4 bis del D.Lgs. 471/97). Inoltre egli sarà ritenuto responsabile in solido con il proprio cliente dell’imposta evasa, se la stessa è correlata all’infedeltà della dichiarazione ricevuta.

Alla luce della novella disposizione, si raccomanda:

Si segnala che il primo invio potrebbe non essere il 16 febbraio 2005 in quanto lo Statuto del contribuente prevede che le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore. Sul punto si è in attesa del decreto ministeriale (se emanato entro il 15 gennaio, l’obbligo scatterebbe dal 16 marzo 2005 con riferimento il mese di febbraio) e dei chiarimenti ministeriali al riguardo.